La Corte di Cassazione, con
sentenza n. 42926 del 7 novembre 2012, ha ritenuto inammissibile il ricorso
presentato da un papà confermandone la condanna per violenza privata ai danni della figlia minore, per averla
costretta, con la forza, a seguirlo presso l'abitazione del nonno paterno.
Il
ricorrente sosteneva che lo scopo da lui perseguito non era quello di far
incontrare la figlia coi nonni contro la sua volontà, ma solo quello di indurla a scusarsi col nonno, nei confronti dei quale
aveva tenuto giorni prima un comportamento insolente.
La Corte d'Appello aveva negato che potesse applicarsi la
scriminante dello ius
corrigendi, osservando che "l'esercizio di esso, nei limiti in
cui sia eventualmente configurabile, deve concretarsi in modalità lecite e
rispettose della personalità del minore" e la Suprema Corte ha ritenuto
corretta la motivazione dei giudici di merito osservando che, "quali che
fossero le finalità educative da lui perseguite, il diritto genitoriale non
poteva estendersi fino a farvi rientrare l'uso gratuito della violenza; la costrizione fisica usata nei confronti della minore,
obbligata con la forza a seguire il padre presso l'abitazione dei nonni
paterni, e a tal fine letteralmente trascinata per parecchi metri, è stata
giudicata eccedente i limiti della causa di giustificazione di cui all'art. 51
cod. pen.".
Anche
il richiamo fatto nel ricorso al permanere della potestà genitoriale in capo al
padre non affidatario - precisano i giudici di legittimità - "è fuori
centro rispetto all'apparato motivazionale della sentenza impugnata.".
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