La Corte di Cassazione, con
sentenza n. 43814 del 12 novembre 2012, ha ribadito che "in tema di
prevenzione sugli infortuni sul lavoro è sempre la responsabilità
dell'appaltatore, potendosi ravvisare anche quella del committente qualora
l'evento si ricolleghi casualmente ad una sua omissione colposa". Nel caso
di specie, la Suprema Corte, dichiarando inammissibile i ricorsi presentati da
due imputati - uno nelle qualità di rappresentante legale e l'altro di socio e
responsabile tecnico di un'impresa appaltatrice, ai quali era stato contestato
di avere cagionato per colpa e per inosservanza della disciplina
antinfortunistica ad un dipendente lesioni personali gravissime, in quanto,
mentre si trovava sopra un soppalco per eseguire rilevamenti dimensionali,
cadeva dallo stesso a causa del cedimento di uno dei pannelli, precipitando al
suolo da un'altezza di circa sette metri, procurandosi in tal modo le sopra
indicate lesioni - ha evidenziato come la Corte d'Appello aveva correttamente
affermato che "l'impresa appaltatrice, nel momento in cui si apprestava ad
espletare l'opera commisionatale, anche se solo per effettuare delle misure
propedeutiche al montaggio dei pannelli, aveva l'obbligo di adottare sul luogo
di lavoro tutte le misure di sicurezza imposte dalla legge a tutela
dell'incolumità dei lavoratori, obbligo che incombe al datore di lavoro e su
quanti siano preposti alla direzione tecnica dell'azienda e che non può essere
annullato da eventuali censure nei confronti di altre società, quali la
committente, per la omessa segnalazione della situazione di pericolo".
I
Giudici di legittimità affermano inoltre che "in tema di prevenzione
infortuni, se il datore di lavoro è una persona giuridica, destinatario delle
norme è il legale rappresentante dell'ente imprenditore, quale persona fisica
attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni
intersoggettive, così che la sua responsabilità penale, in assenza di valida
delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la
sua qualità di preposto alla gestione societaria.".
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