La Corte di Cassazione, con
sentenza n. 18175 del 23 ottobre 2012, premettendo che in tema di separazione,
la pronuncia di addebito non può
fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cod. civ. pone a
carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione
abbia assunto efficacia causale
nella determinazione della crisi coniugale, chiarisce che "la violazione
dell'obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una
stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente
grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza,
deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e,
quindi, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito
della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché
non si constati la mancanza di nesso causale tra
infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e
una valutazione complessiva del comportamento di
entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto
in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale".
Nel caso di specie il ricorrente era stato visto da una
collega durante un viaggio di lavoro
assieme a quella che sarebbe diventata la sua compagna, una volta lasciata la
moglie e tale contegno - come affermato dai giudici di merito - idoneo ad evidenziare ai terzi l'esistenza della relazione extraconiugale,
quand'anche in concreto non ancora intrattenuta con carattere di stabilità,
viene ritenuto offensivo nei confronti della moglie e fondante la pronuncia di
addebito della separazione.
La Suprema Corte, rigettando i motivi del ricorso del marito
in merito all'addebito, ha invece accolto i motivi con i quali il marito
infedele contestava l'obbligo di corrispondere un assegno di 150 euro al mese a
titolo di contributo per il mantenimento della moglie evidenziando che
"condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in
favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia
privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di
mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio,
nonché che sussista una disparità economica tra i coniugi."
La Corte territoriale - proseguono i giudici di legittimità -
avrebbe dovuto prendere in considerazione, quale indispensabile elemento di
riferimento ai fini dell'attribuzione e della valutazione
di congruità dell'assegno, il contesto sociale nel quale i
coniugi avevano vissuto durante la convivenza.
Tale compito non risulta assolto ed è labile il riferimento,
compiuto dai giudici territoriali, all'incertezza e al "carattere
altalenante del profitto d'impresa" della moglie a fronte della
"certezza del reddito da lavoro dipendente percepito" dal marito non
essendo dato di comprendere "se l'attuale situazione giustifichi o meno
l'attribuzione dell'assegno, ovvero se essa sia stata disposta per sopperire ad
eventuali e future oscillazioni deficitarie del reddito d'impresa della moglie
alle quali, in realtà, si potrà porre rimedio, ove abbiano in concreto a
verificarsi".
Vai al testo della sentenza 18175/2012
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