La Corte di Cassazione, con
sentenza 26 settembre 2012, n. 16375, rigetta il ricorso del lavoratore già
condannato dalla Corte d'Appello e dal Tribunale per licenziamento
disciplinare. Il lavoratore aveva ripetutamente svolto attività lavorativa
quale addetto alla sicurezza presso alcune discoteche locali mentre si trovava
in congedo per ragioni di salute, per questo motivo la società per cui lavorava
lo aveva licenziato. Il Tribunale aveva ritenuto il licenziamento legittimo sia
sotto il profilo della proporzionalità tra la sanzione e la condotta illecita
sia sotto il profilo della tempestività della contestazione.
Il
lavoratore aveva eccepito a sua discolpa che non potevano sorgere dubbi sul suo
effettivo stato di malattia e che il lavoro in discoteca si era protratto per
un solo giorno.
La sua assenza non poteva, comunque, recare danno all'attività aziendale.
La sua assenza non poteva, comunque, recare danno all'attività aziendale.
La giurisprudenza di legittimità si è pronunciata più volte
sull'argomento, affermando che "non sussiste nel nostro ordinamento un
divieto assoluto per il dipendente di prestare attività lavorativa, anche a
favore di terzi, durante il periodo di assenza per malattia. Siffatto
comportamento può, tuttavia, costituire giustificato motivo di recesso da parte
del datore di lavoro ove esso integri una violazione dei doveri generali di
correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e
fedeltà. Ciò può avvenire quando lo svolgimento di altra attività lavorativa da
parte del dipendente assente per malattia sia di per sé sufficiente a far
presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza,
dimostrando quindi la sua fraudolenta simulazione, o quando l'attività stessa,
valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità
denunciata ed alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale
da ritardare o pregiudicare, anche potenzialmente , la guarigione e il rientro
in servizio del lavoratore, con violazione di un'obbligazione preparatoria e
strumentale rispetto alla corretta esecuzione del contratto."
Inoltre, nel caso di specie, lo svolgimento da parte del
lavoratore, assente per malattia, dell'altra attività lavorativa, valutata in
relazione alla natura dell'infermità e delle mansioni svolte, poteva pregiudicare
o ritardare la guarigione ed il rientro in servizio e costituiva violazione dei
doveri generali di correttezza e buona fede e di conseguenza giustificava il
recesso del datore di lavoro.
Per questi motivi la Cassazione respinge il ricorso, confermando la sentenza impugnata.
Per questi motivi la Cassazione respinge il ricorso, confermando la sentenza impugnata.
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