La Corte di cassazione, con
sentenza n. 17438 del 12 ottobre 2012, ha rigettato il ricorso proposto
dall'Inail avverso la sentenza della Corte d'Appello che, in riforma della
pronuncia di prime cure, aveva condannato l'Istituto a corrispondere ad un lavoratore
la rendita per malattia professionale
prevista per l'invalidità all'80% avendo il dipendente dedotto che, in
conseguenza dell'uso lavorativo protratto, per dodici anni e per 5-6 ore al
giorno, di telefoni cordless e cellulari all'orecchio sinistro aveva contratto
una grave patologia tumorale.
Le
prove acquisite e le indagini medico legali avevano permesso di accertare, nel
corso del giudizio, la sussistenza dei presupposti fattuali dedotti, in ordine
sia all'uso nei termini indicati dei telefoni
nel corso dell'attività lavorativa, sia all'effettiva insorgenza di un
"neurinoma del Ganglio di Gasser" (tumore che colpisce i nervi cranici, in particolare il nervo
acustico e, più raramente, come nel caso di specie, il nervo cranico
trigemino), con esiti assolutamente severi nonostante le terapie, anche di
natura chirurgica, praticate; sulla ricorrenza di tali elementi fattuali, come
evidenziato nella sentenza impugnata, non erano state svolte contestazioni in
sede di appello, incentrandosi la questione devoluta al Giudice del gravame sul
nesso causale tra l'uso dei telefoni e l'insorgenza della patologia.
La Suprema Corte ha precisato che "nel caso di malattia professionale non
tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia
multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve
essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la
rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere
invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; a tale
riguardo, il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i
mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del
consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa
ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed
all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che
la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla
tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti
nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e
dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che
possano costituire causa della malattia".
La
sentenza impugnata - evidenziano i giudici di legittimità - ha fatto
applicazione di tali principi, ravvisando, in base alle considerazioni
diffusamente esposte nello storico di lite, la sussistenza del requisito di
elevata probabilità che integra il nesso causale. Nel caso all'esame - prosegue
la Corte - l'Istituto ricorrente, nel contestare la ritenuta assimilabilità,
sul piano eziopatogenetico, del neurinoma del nervo acustico e di quello del
trigemino, non specifica - rifugiandosi nel concetto di "nozione
comune" - le fonti scientifiche, ritualmente dedotte ed acquisite al
giudizio, in base alle quali avrebbero dovuto ritenersi scientificamente errate
le affermazioni rese al riguardo dal CTU e seguite dalla sentenza impugnata,
finendo per richiedere al riguardo una valutazione di merito inammissibile in
sede di legittimità. Inoltre, e significativamente, "la sentenza
impugnata, seguendo le osservazioni del CTU, ha ritenuto di dover ritenere di
particolare rilievo quegli studi che avevano preso in considerazione anche
altri elementi, quali l'età dell'esposizione, l'ipsilateralità e il tempo di
esposizione, atteso che, nella specie, doveva valutarsi la sussistenza del
nesso causale in relazione ad una situazione fattuale dei tutto particolare,
caratterizzata da un'esposizione alle radiofrequenze per un lasso temporale
continuativo molto lungo (circa 12 anni), per una media giornaliera di 5 - 6
ore e concentrata principalmente sull'orecchio sinistro dell'assicurato (che,
com'è di piana evidenza, concretizza una situazione affatto diversa da un
normale uso non professionale del telefono cellulare).".
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