Con sentenza n.18708/2012 la
Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge prendendo in
considerazione il momento a partire dal quale deve decorrere e i criteri sulla
base del quale deve essere determinato.
La Corte ricorda che se si
chiede l'anticipazione della decorrenza
dell'assegno di mantenimento alla data di domanda di divorzio, "la
retroattiva è comunque sempre a discrezione
del giudice che, quindi, non è sempre tenuto a ordinare l'anticipazione,
né la legge prevede che sia tenuto a disporla sulla semplice constatazione
della particolare indigenza dell'avente diritto".
La
pronuncia della Cassazione si riferisce a una sentenza emessa dalla Corte
d'Appello di Venezia in cui si riconosceva un assegno di mantenimento in favore
di una donna divorziata la cui richiesta era stata precedentemente respinta dal
Tribunale.
Al
marito i giudici del primo grado avevano dato in affidamento il figlio minore e
gli altri due figli avevano scelto liberamente di vivere con il padre, mentre
la moglie rimasta anche senza il
mantenimento si era rivolta in Appello chiedendo un assegno mensile a
partire dal momento della domanda di divorzio trovandosi in stato di grave
indigenza.
Verificato
che la signora, alloggiata gratuitamente presso un'abitazione di proprietà
della sorella, percepiva un reddito di 700 euro mensili e godeva di alcuni
aiuti da parte dell'ASL per il suo grave stato di salute, ne veniva
riconosciuta l'indigenza. Comparando la situazione economica di entrambi i
coniugi la Corte d'Appello stabiliva che il marito dovesse versare 150 euro
mensili senza alcun effetto retroattivo.
Ricorrendo
in Cassazione la donna chiedeva la
maggiorazione dell'importo mensile dell'assegno, in quanto la Corte
d'Appello nel determinarlo aveva tenuto conto degli aiuti che le venivano
forniti dall'ASL e del fatto che godesse dell'ospitalità gratuita della
sorella, mentre le contribuzioni liberali da parte di terzi non devono
sollevare l'ex coniuge dalla responsabilità del versamento dell'assegno nei
confronti della parte economicamente più debole.
La
ricorrente inoltre chiedeva che l'erogazione del mantenimento decorresse dalla data di domanda del divorzio,
vista la sua particolare situazione di indigenza. Il marito C.R. a sua volta
proponeva un controricorso asserendo che l'ex moglie fosse usufruttuaria
dell'immobile in cui risiedeva.
La
suprema Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Riguardo l'importo mensile si è
ricordato che la ricorrente avrebbe dovuto produrre documentazione atta a
quantificare precisamente gli aiuti ricevuti da terzi, cosa che invece non è
avvenuta. Inoltre ha ricordato che l'importo dell'assegno di mantenimento viene
stabilito dal giudice tenendo conto sia della situazione di indigenza sia
dell'esigenza di una vita dignitosa da parte dell'obbligato. Anche
l'applicazione della retroattività al mantenimento dipende dalla
discrezionalità del giudice che esamina attentamente le condizioni economiche
del coniuge tenuto al versamento. Riguardo il ricorso presentato dall'ex marito
invece non è stato prodotto alcun documento che provasse che la donna fosse
usufruttuaria dell'appartamento della sorella.
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