Con la sentenza n. 17191 del
9 ottobre 2012, la Corte di cassazione ha affermato che è sufficiente la
testimonianza degli amici circa la propensione al divorzio
in caso di difficoltà e la riserva
mentale dell'indissolubilità del vincolo da parte di uno dei due
coniugi, per rendere legittima la delibazione della sentenza di nullità del matrimonio.
La
prima sezione civile ha così accolto il ricorso contro una decisione della
Corte d'appello di Salerno che aveva respinto la domanda di riconoscimento
dell'efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica con cui era stata
dichiarata la nullità del matrimonio per esclusione dell'indissolubilità del
vincolo da parte del marito.
Al riguardo, per la Suprema corte per l'invalidità del
matrimonio bastano le testimonianze degli amici della coppia, che debbono
ritenersi idonee come prove, e dalle quali è risultata, oltre l'avversione al matrimonio, il proposito di divorziare,
qualora l'esperienza coniugale fosse risultata inappagante.
Nella sentenza si precisa anche che "la declaratoria di
esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la
nullità del matrimonio concordatario per esclusione di uno dei "bona matrimonii" da parte di uno soltanto dei
coniugi postula che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia
stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo
effettivamente conosciuta, o ancora che non gli sia stata nota soltanto a causa
della sua negligenza, atteso che, ove le menzionate situazioni non ricorrano,
la delibazione è impedita dalla contrarietà della sentenza all'ordine pubblico
italiano, nel cui ambito trova collocazione anche il principio fondamentale di
tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole".
Pertanto,
ricorso accolto con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa
composizione.
Cai al testo della sentenza 17191/2012
Cai al testo della sentenza 17191/2012
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