Ricorrendo
alla Suprema corte contro la sentenza della Corte d'Appello il padre-studente
aveva sostenuto che la Corte territoriale non aveva tenuto conto dell'oggettiva
impossibilità dell'imputato, all'epoca studente, di provvedere al mantenimento
dei figli minori per mancanza di reddito.
La Cassazione, ha bocciato il ricorso convalidando le motivazioni
"coerenti e complete" della Corte d'Appello.
La Suprema Corte ammesso l'accento sulla sussistenza dello
stato di bisogno dei minori e sulla mancata dimostrazione da parte del
ricorrente di trovarsi in un vero e proprio stato d'indigenza economica e non
in una semplice situazione di difficoltà economica.
La sola difficoltà economica, infatti, spiega la Cassazione,
non è sufficiente a far venire meno l'obbligo di assistenza e contribuzione al
mantenimento dei figli.
Inoltre il padre non ha dimostrato di aver tentato di
ottenere un'occupazione lavorativa per far fronte ai suoi obblighi, lasciando a
carico della madre il mantenimento e la cura dei minori.
Questa condotta omissiva è molto grave, essendosi protratta
per un lasso di tempo lungo (tre anni) e considerando che la quota
somministrata successivamente alla sentenza della corte d'Appello era del tutto
irrisoria e non adeguata al mantenimento dei figli, anzi la Cassazione
definisce la Corte benevola in quanto aveva concesso all'imputato le attenuanti
generiche.
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