La terza sezione civile della
Corte, in dettaglio chiarisce che il conduttore ha facoltà di comunicare
successivamente la data di esecuzione e ribadisce «in tema di locazione di
immobili urbani, qualora le parti abbiano previsto, ai sensi dell'art.
27
della legge 392/78, la facoltà del
conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso
al locatore mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere
esecuzione, l'avviso di recesso diretto dal conduttore al locatore, che indichi un termine inferiore a quello
convenzionalmente stabilito dalle parti stesse o inferiore a quello minimo
fissato dalla legge, conserva validità
ed efficacia ma il termine di esecuzione deve essere ricondotto a quello
convenzionalmente pattuito o a quello minimo semestrale fissato dalla legge».
Inoltre,
che «il ritardato rilascio
rispetto alla data indicata, può essere
fatto valere sotto altri profili, ma non invalida il recesso e che, in base all'articolo 27 della legge
27 luglio 1978, n. 392, la ritenuta superfluità della indicazione della data in
cui il recesso deve avere esecuzione e l'affermata facoltà del conduttore di
comunicarla anche successivamente all'invio della relativa comunicazione priva
di tale indicazione». Pertanto, il ricorso è stato respinto.
Altri
dettagli nel testo integrale della
sentenza qui sotto allegato
Vai al testo della sentenza 18167/2012
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