Con la sentenza 40565 del 16
ottobre 2012 la Corte di Cassazione ha stabilito che durante una violenza di gruppo vanno valutati attentamente gli
atteggiamenti tenuti dagli stupratori distinguendo diversi gradi di
responsabilità nel portare a compimento il reato. Va dunque riconosciuto uno sconto di pena a chi non abbia partecipato a indurre la
vittima a soggiacere alle richieste sessuali del gruppo, ma si sia
semplicemente limitato a consumare l'atto e per questo motivo ha annullato una
sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria invitandola a rideterminare
la pena per un un giovane accusato di stupro di gruppo.
L'uomo era stato il terzo violentatore
di una diciottenne. Lo stupro era avvenuto su uno yacth che si trovava nelle
acque dell'isola di Panarea nelle Eolie, ma al contrario degli altri due del
branco non aveva partecipato alla fase
precedente durante la quale la ragazza era stata fatta ubriacare fin quasi a perdere i sensi.
La Corte ha riconosciuto che, per quanto sia grave l'atto
commesso, le responsabilità sono minori
visto che ha ricoperto un ruolo di minima importanza nella fase preparatoria ed
esecutiva del reato pertanto gli vanno riconosciute delle attenuanti.
I giudici della Suprema Corte con l'occasione hanno voluto
ricordare che la violenza sessuale consiste in ogni atto che viene posto in
essere per indurre una persona ad acconsentire all'atto sessuale, non è necessario che vi siano costringimenti e sopraffazione fisica,
ma è sufficiente che la vittima venga posta in una condizione di inferiorità
tale che non sia in grado di opporsi ai voleri dello stupratore.
La sentenza 40565 si è occupata anche della richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla vittima per il
manifestarsi di una forma di anoressia dopo la violenza subita. La suprema
Corte ha riconosciuto che esiste una correlazione tra il grave reato subito e
la condizione psicopatologica in cui è venuta a trovarsi la ragazza e, seppure
tale conseguenza non era stata prevista dai violentatori, è chiaro che è stato
il loro comportamento a provocare alla ragazza i gravi scompensi nervosi. Tale
conseguenza doveva essere assolutamente prevedibile in quanto l'atto consumato
nei confronti della vittima è stato di particolarità brutalità e non poteva non
lasciare ripercussioni di carattere psicologico, vista anche la sua giovane età.
Nessun commento:
Posta un commento