Importanti novità per l’investigazione
privata: lo scorso ottobre, la Corte di Cassazione (sentenza 4021/12)
ha stabilito il divieto assoluto di registrare “movimenti della vita privata”
all’interno della propria abitazione domestica.
La sentenza viene pronunciata a
seguito di un caso dove il capo d’accusa era costituito da un occhio
elettronico collocato da un detective all’interno di un’abitazione privata. La
sentenza in realtà rappresenta una conferma, in quanto la vicenda fu già
precedentemente esaminata dalla Corte d’Appello di Milano
che condannò l’investigatore privato a due mesi di reclusione (successivamente
convertiti in una sanzione pecuniaria).
L’abitazione privata, quindi, è per
la Cassazione un luogo inviolabile e l’attività del detective non deve
includere tutte quelle “...manifestazioni di vita privata che si svolgano,
ancorchè momentaneamente, in uno dei luoghi indicati nell’articolo 614 del
Codice Penale” (sentenza 4021/12). Tali disposizioni, inoltre, restano
valide anche nel caso in cui le immagini non specifichino l’identità della
persona sorvegliata. La sentenza tutela anche tutti i soggetti che in maniera
accidentale potrebbero trovarsi coinvolti in una registrazione, stabilendo che
il titolare dell’interesse protetto dalla norma è da intendersi come “chiunque”
all’interno del luogo violato. Previsto anche un risarcimento di danno non
patrimoniale alle vittima.
La protezione dello spazio domestico
trova un altro esempio in una sentenza del Tribunale di Varese pronunciata
nel 2010 in cui si stabilisce il divieto di installazione di
telecamere anche presso il condominio; ciò vale anche nel caso in cui la sua
installazione sia per motivi di sicurezza. In tale sentenza il Garante della
Privacy si espresse anche per sollecitare un intervento del legislatore in
materia di tutela della privacy in ambito civile e la recente sentenza va proprio
in questa direzione.
A questo punto cosa succede, invece, nel caso un’azienda voglia
ingaggiare un investigatore privato per spiare un dipendente che si sospetta di
rubare o trafugare informazioni? La legge in questo caso stabilisce che
il datore di lavoro possa ingaggiare un detective, ma allo stesso tempo
delimita bene i confini di tale operazione: gli investigatori possono
effettuare perquisizioni corporali, ma con l’assoluto divieto di compierle
all’interno dell’abitazione o nell’automobile che vanno intesi come spazi
privati in cui viene ribadito il divieto di inserire videocamere. Il datore di
lavoro, quindi, qualora sospetti di un dipendente, potrà ingaggiare un
detective, ma quest’ultimo non potrà servirsi di prove filmiche
registrate nell’ambito della sfera privata. Limiti precisi e ben delineati,
quindi, per gli investigatori e sicuramente un grande passo in avanti in
materia di tutela della privacy.
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