La Corte di Cassazione, con sentenza n.
6725 del 18 marzo 2013, ha affermato che "«il rischio elettivo»
configurato come l'unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi
infortunio, in quanto ne esclude l'essenziale requisito della «occasione di
lavoro», assume, con riferimento all' «infortunio in itinere», una nozione più
ampia, rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso della attività
lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore
infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma
semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza.
Sulla base di tale
principio la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore
che, nel percorrere il percorso casa-lavoro, a bordo del proprio motoveicolo,
al fine di raggiungere il posto di lavoro, aveva subito, seguendo l'abituale
percorso, un incidente con un autoveicolo che aveva cambiato bruscamente
direzione di marcia senza effettuare alcuna segnalazione.
Il ricorrente
aveva chiesto la costituzione in via amministrativa di una rendita da
infortunio ma la Corte d'Appello aveva ritenuto l'insussistenza della
necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il
collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di
lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto ed aveva affermato che la
scelta del ricorrente di usare il mezzo privato non fosse necessitata.
I Giudici di
legittimità, ritenedo che la sentenza impugnata non si discosta dal principio
di diritto enunciato, laddove nega la copertura assicurativa al dedotto
infortunio (incontrovertibilmente) in itinere - in dipendenza della
configurazione, come rischio elettivo appunto, del comportamento del lavoratore
che lo ha determinato - all'esito di accertamento di fatto che, peraltro,
risulta incensurabile, sotto il profilo del vizio di motivazione, precisa che
"anche a volere ammettere che lo stesso ricorrente avesse la necessità di
utilizzare il mezzo proprio per l'assenza di soluzioni alternative al detto
uso, la decisione impugnata risulta, tuttavia, adeguatamente sorretta dal
concorrente accertamento che, in ogni caso, il tragitto era percorribile a
piedi ovvero utilizzando un mezzo di trasporto pubblico. Infatti, alla luce
del principio di diritto enunciato, tanto basta - per configurare, nella
dedotta fattispecie, il rischio elettivo" - e per rigettare, di
conseguenza, il ricorso.".
In tema di infortunio
"in itinere" - si legge nella sentenza - il requisito della "occasione
di lavoro" implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio,
indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, assumendo il lavoro il
ruolo di fattore occasionale del rischio stesso ed essendo il limite della
copertura assicurativa costituito esclusivamente dal "rischio
elettivo", intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla
attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il
quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali,
una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo
così in essere una causa interattiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed
evento.
"La
valutazione dell'inerenza del rischio all'attività lavorativa ed alle sue
modalità costituisce un apprezzamento di fatto di competenza del giudice del
merito che, nella specie, con motivazione coerente ai principi di diritto
enunciati e priva di salti logici, è pervenuto alla conclusione che il
lavoratore non avesse diritto a copertura assicurativa, essendo stata la scelta
del mezzo personale dettata da ragioni che, seppure legittime, non assumono uno
spessore sociale tale da giustificare un intervento di carattere solidaristico
a carico della collettività."